Art. 7.

      1. I consorzi di sviluppo industriale provvedono ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge, mediante l'approvazione delle modifiche da parte della rispettiva assemblea, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, provvede la giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta che deve provvedere alla nomina degli organi del consorzio di sviluppo industriale ai sensi degli articoli 2363 e seguenti del codice civile.